L’Inps, con la circolare 31 gennaio 2018, n. 18 ha comunicato le aliquote contributive che verranno applicate nell’anno 2018 ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 57, L. n. 92/2012, per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è elevata al 33%.
Aliquota contributiva aggiuntiva
In base alla legge n. 81/2017, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%, che si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:
- 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, L. n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- 0,22%, disposta dall’articolo 7, D.M.12 luglio 2007.
Lavoratori autonomi non iscritti ad altre gestioni
A decorrere dall’anno 2017, ex articolo 1, comma 165, L. n. 232/2016, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l‘aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
Per i professionisti e per i soggetti diversi dai collaboratori e dagli amministratori, è confermata allo 0,72% l’aliquota contributiva aggiuntiva relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Lavoratori autonomi iscritti ad altre gestioni
Per i collaboratori e figure assimilate e i liberi professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24% per entrambe le categorie.
Ne consegue che le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2018 sono complessivamente fissate come segue:
Collaboratori e figure assimilate
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per le quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per le quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti
Liberi professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Ripartizione dell’onere contributivo
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Per l’anno 2018 il massimale di reddito è pari a € 101.427,00, mentre il minimale è pari a € 15.710,00.