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Delle ritenute omesse ne rispondono tutti i consiglieri con potere di firma libera e disgiunta

Del reato di omesso versamento delle ritenute, disponendo dei poteri di firma libera e disgiunta, ne risponde ciascun componente del consiglio di amministrazione della società.


Lo ha precisato la Cassazione Penale con la sentenza n. 2741 del 23/01/2018.

E’ penalmente responsabile dell’omesso versamento il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine “lungo” previsto dall’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, a prescindere dal fatto che ricoprisse o meno tale carica al momento della presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta ovvero della sottoscrizione e del rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

Ciò deriva, come esattamente osservato nell’ordinanza impugnata, dalla natura istantanea ed insussistente del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che si consuma alla data di scadenza del cd. “termine lungo” previsto dalla norma, non un momento prima.

Se, in una società a responsabilità limitata, l’ordinaria amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente, ciascun amministratore è autonomamente e singolarmente in grado di porre in essere gli atti estintivi delle obbligazioni che impegnano la società (arg. ex artt. 2475, comma 3, e 2257, cod. civ.).

Il pagamento dell’obbligazione tributaria, peraltro, costituisce atto giuridico che qualunque amministratore può validamente compiere, non trattandosi di atto di gestione in senso stretto.

La suddivisione interna di competenze, dunque, oltre a non essere apponibile ai terzi, non limita la capacità del singolo amministratore di compiere atti giuridici estintivi delle obbligazioni, a maggior ragione se, come nel caso esaminato, al presidente del consiglio di amministrazione non era stata conferita alcuna specifica delega tributaria.

Il riparto interno di competenze, effettuato nel caso di specie con delibera assembleare, non limita, né esclude il potere di ciascun amministratore, titolare, come già detto, del “potere di firma libera e disgiunta” (così il ricorso), di compiere atti di ordinaria amministrazione di qualsiasi genere, anche, in ipotesi, estranei allo specifico settore tecnico di competenza.

La divisione di compiti ha natura esclusivamente organizzativa e interna ma non si traduce in un limite al potere di rappresentanza generale della società (art. 2475-bis, cod. civ.) che spetta a ciascun amministratore in quanto tale.

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