Sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2017, è stato pubblicato il D.M. 3 novembre 2017, n. 195 con il quale è stato adottato il regolamento che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
Il Regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2018.
Il regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni del percorso di studi e agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.
Modalità di svolgimento dell’alternanza
I percorsi di alternanza sono parte integrante del percorso di studi, in quanto progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con:
- le strutture ospitanti;
- le rispettive associazioni di rappresentanza;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- gli ordini professionali;
- i musei e gli altri istituti pubblici e privati di carattere culturale;
- gli enti che svolgono attività riguardanti il patrimonio ambientale;
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero.
La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella convenzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.
Diritti e doveri degli studenti
Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno:
- 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali;
- 200 ore nei licei, negli ultimi 3 anni del percorso di studi.
Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno.
Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.
Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti sono supportati da un tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante.
Al termine di ciascun percorso di alternanza, essi hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito.
Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonchè il regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza.
Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
- garantire l’effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.
Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno 3/4 del monte ore previsto dal progetto.
Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all’infrazione delle regole sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. n. 249/1998, nonché dal regolamento di istituto.
Avverso i provvedimenti disciplinari, gli studenti possono, entro 30 giorni, proporre reclamo all’istituzione scolastica di appartenenza.
Salute e sicurezza
Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
E’ di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza.
Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione possono essere:
- stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’Inail e gli organismi paritetici;
- svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti;
- promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
Il numero di studenti ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonchè in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante,
in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di:
- 5 a 1 per attività a rischio alto;
- 8 a 1 per attività a rischio medio;
- 12 a 1 per attività a rischio basso.
Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria.
Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono assicurati presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica.