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Fatturazione elettronica

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L’art. 1, co. 909, 915-917 e 928, L. 205/2017, stabilisce che a decorrere dall’1.1.2019 sono previste l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cd. spesometro).

Rapporti tra privati

La disposizione prevede sostanzialmente che, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Esonero

Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Trasmissione telematica

Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

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