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Registri Iva: nessun obbligo di stampa

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Stop all’obbligo di stampa cartacea dei registri Iva gestiti in modalità elettronica, basterà tenere aggiornati i registri digitali relativi a fatture emesse ed acquisti per stamparli in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

È una delle novità introdotte dal maxiemendamento al decreto fiscale collegato alla manovra e approvato dal Senato in prima lettura (il testo ora è passato all’esame della Camera).

In pratica

Se a seguito di un accesso, ispezione o verifica, i dati memorizzati digitalmente risultano aggiornati e a richiesta viene eseguita la stampa immediata sui registri cartacei, gli organi verificatori dovranno constatare la regolarità della tenuta dei registri.

Lo ha previsto l’articolo 7 del Dl 357/1994 allo scopo di semplificare i processi amministrativi causati dal differimento temporale della registrazione per effetto dell’utilizzo degli strumenti meccanografici.

Pertanto, la regolarità della tenuta delle scritture contabili, in assenza di annotazione su carta, è da ritenersi conforme se i dati, che si riferiscono all’esercizio corrente, risultano aggiornati ed immediatamente stampabili su richiesta.

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