Arriva la guida dell’Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all’estero. Come evitare la doppia tassazione e usufruire del credito d’imposta.
Sistema di tassazione redditi percepiti all’estero
Non sempre è agevole individuare immediatamente quale sia il sistema di tassazione applicabile ai redditi percepiti all’estero da cittadini italiani.
Gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire, eccetera.
Residenza Fiscale
In linea generale, possiamo affermare che per stabilire dove un cittadino è tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti occorre considerare il concetto di “residenza fiscale”.
Il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato da disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir.
Persone fiscalmente residenti in Italia
Come espressamente indicato nell’art. 2 del Tuir (Dpr 917/1986), per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
• per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia;
• hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza;
• si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata (salvo prova contraria).