Al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dal Decreto competitività, non si applica: né il limite di 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta agevolativi, né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro previsto per crediti e contributi.
Inoltre, l’importo minimo di 10.000 euro per usufruire dell’agevolazione deve riguardare ciascun progetto di investimento e non i singoli beni che lo compongono.
Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 5/E del 19.02.2015, dedicata alla nuova agevolazione, prevista dal D.L. n. 91/2014 per gli investimenti realizzati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 in strutture produttive che hanno sede in Italia.
Soggetti beneficiari
Possono ottenere l’agevolazione i titolari di reddito d’impresa: – residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata; – e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. È indifferente la dimensione dell’impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili.
Il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione di versamenti dovuti, può inoltre essere fruito anche dalle imprese costituite successivamente alla data del 25 giugno 2014.
Le spese agevolabili
Il credito d’imposta va calcolato sul 15% delle spese sostenute, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. È comunque possibile escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Investimenti agevolabili
Il credito d’imposta vale per gli investimenti in nuovi beni strumentali compresi nella divisione 28 “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature” della tabella ATECO 2007. Rientrano, quindi, nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione e quindi:
• pompe e compressori, utensili portatili a motore;
• gru e macchine per movimentazione, comprese le carriole ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
• apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
• macchine per l’industria ceramica;
• motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
• macchine da maglieria e per il settore tessile;
• forni, bruciatori, caldaie;
• macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis);
• macchine per l’imballaggio;
• apparecchi per centri di bellezza.
Rimangono, invece, esclusi gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:
• attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
• strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
• motori elettrici e generatori (divisione 27);
• quadri elettrici (divisione 27);
• apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
• batterie e accumulatori elettrici (divisone 27);
• apparati per distribuzione e controllo dell’energia;
• computer e componenti elettronici (divisione 26);
• apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive; • telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
• autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
• strumenti di controllo ambientale.
La Circolare specifica che, oltre a essere nuovi, i beni devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. Non sono, invece, inclusi nel credito, gli acquisti di beni merce e di materiali di consumo, anche se contenuti nella divisione 28, come per esempio i toner. Per quanto riguarda il requisito della “novità”, tra i beni agevolabili non rientrano quelli già utilizzati. Tra le eccezioni ammesse nel documento di prassi rientrano i beni esposti negli show room, utilizzati esclusivamente dai rivenditori a scopo dimostrativo.
Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo di versamenti da effettuare con il modello F24. Il credito può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento. Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018. Il credito d’imposta viene revocato se i beni oggetto dell’investimento agevolato non sono mantenuti nell’impresa almeno fino alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.