Anche il socio receduto è legittimato a richiedere l’iscrizione del proprio recesso nel registro delle imprese in via suppletiva rispetto agli amministratori, una volta che abbia comunicato, con le modalità previste dalla legge, il proprio recesso agli altri soci.
Secondo il Tribunale di Verona in tale ipotesi infatti è utilizzabile la procedura dell’iscrizione di ufficio di cui all’art. 2190 c.c. atteso che la comunicazione di recesso del socio è immediatamente efficace (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. I, 10/06/1999, n. 5732) nel momento in cui giunge a conoscenza, anche solo legale, degli altri soci, senza necessità di una verifica giudiziale sulla effettiva sussistenza della giusta causa di recesso.
Caso di specie
Nel caso di specie, secondo il Tribunale di Verona, è corretto il rigetto da parte del conservatore, dal momento che il ricorrente non ha fornito la prova della ricezione da parte degli altri due soci della raccomandata a.r. con la quale ha comunicato il proprio recesso, non avendo dimesso la relativa ricevuta di ritorno.
Per questo motivo il ricorso è stato rigettato.
Fonte: Tribunale di Verona. Decreto del 9 marzo 2017. Est. Vaccari.