Il classamento nella categoria fittizia F/3 («unità in corso di costruzione») – pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura – non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile. In presenza di un tale classamento, quindi, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 (valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera).
Così Cassazione sentenza n. 11694/2017 dell’11 maggio 2017.
Motivazioni
La cassazione con la sentenza in commento ha precisato che «il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato».
In presenza di accatastamento c.d. fittizio (F/3), essendo l’immobile privo di rendita, l’imposta può attingere solo l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 (valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera).
Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, per rimanere sempre aggiornato iscriviti gratuitamente alla nostra pure seguici sui social network (facebook, twitter, linkedin). In caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci. Se hai una o più domande da porci o hai bisogno di una consulenza, accedi al nostro portale e-commerce.