Cosa può fare il contribuente se il fisco gli nega la restituzione di una somma versata in eccesso?
Impugnazione davanti al giudice tributario
Qualora al contribuente venga negata la restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992 può ricorrere al giudice tributario.
Entro quali termini si può proporre l’impugnazione
L’impugnazione del diniego deve essere proposta:
- entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto, se il diniego è espresso;
- dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda, ma entro il termine di prescrizione decennale, se il diniego è tacito.
Attenzione
Qualora il contribuenti presenti più istanze, a seguito di un primo diniego, occorre rilevare che il termine di impugnazione deve essere computato sempre con riferimento al primo diniego, con la conseguenza che:
- se il primo è un diniego espresso, decorsi 60 giorni dalla notificazione dello stesso senza che il contribuente abbia proposto impugnazione, esso diventa inoppugnabile e il rapporto d’imposta si cristallizza;
- se il primo è un diniego tacito, non opera il suddetto termine di decadenza e, quindi, il contribuente potrà proporre ricorso, purché entro il termine di prescrizione decennale.
Rimborso spontaneo non c’è acquiescenza
Qualora, l’ufficio dia luogo spontaneamente al rimborso nelle more del processo, non si verifica acquiescenza e dunque la cessazione della materia del contendere.
Onere della prova
Nelle liti relative al rimborso l’onere della prova grava in capo al contribuente/ricorrente, che assume quindi il ruolo di attore in senso sostanziale, in quanto l’impugnazione dallo stesso proposta dà luogo ad un giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto al rimborso.
Sentenza immediatamente esecutiva
Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, con la conseguenza che l’obbligo di restituzione non necessita più del passaggio in giudicato della sentenza.
Fonte: Ecnews
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