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Buono Asili Nido: arrivano le istruzioni dell'Inps

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Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1 comma 355 della Legge n. 232 del 2016, ha disposto che ”con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”.

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della norma. Con la presente circolare, come previsto dall’art. 6 del citato Dpcm, si forniscono le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio concernenti l’accesso ai benefici di cui all’art. 3 (Buono per pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati) e all’art. 4 (Buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche).

1. Ambito di applicazione

Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo 1000 euro.

In sede di presentazione dell’istanza sarà necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

a) Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo nido”);

b) Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (d’ora in poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

1.a) Contributo asilo nido

L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/2/2017 dispone che, al fine di far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo di 1000 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.

Il contributo verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione da parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette.

L’erogazione del bonus avverrà con cadenza mensile direttamente al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile. Per ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91 (1000 euro:11 mensilità).

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Pertanto nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 90,91 euro il richiedente avrà diritto ad un contributo pari alla spesa sostenuta (ad esempio: una retta mensile di 80 euro darà diritto ad un contributo mensile di 80 euro).

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). L’INPS comunicherà pertanto tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.

Il bonus è cumulabile con i benefici di cui all’art.1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 2016. Non può tuttavia essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi. Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tali condizioni ai sensi dell’art.47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1.b) Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

L’art. 4 del DPCM stabilisce che, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è previsto un contributo per un importo massimo di 1000 euro annui. Il premio verrà erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto erogherà il bonus in un’unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino ad un massimo di 1000 euro. Il premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016.

2. Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.): Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie. residenza in Italia; relativamente al solo beneficio di cui al comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta; relativamente al solo beneficio di cui al comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione): il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223); Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Si precisa che nell’istanza vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di specifica documentazione. In caso di adozione/o affidamento preadottivo e con riguardo ai provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L. 184/1983), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli elementi che consentano all’Inps il reperimento presso l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria ed relativo numero). In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè successivo al 1° gennaio 2016. Nel caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es. se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della domanda con i dati dello stesso. I requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o incapace.

3. Presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a corredo

A partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica secondo le modalità di seguito indicate. Le istruzioni operative per l’anno 2017 consentiranno di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell’applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2017. La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità: – WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). – Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); – Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi. Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa. Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici (vedi paragrafo 4) intende accedere. Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda. Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.). Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative e procedurali relative all’erogazione del Bonus a decorrere dall’anno 2018.

4.1 Domanda per il bonus contributo asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017. Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie: 1) Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017). In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda. Al fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/18. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre–dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate. Per l’anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile. 2) Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018). In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. È opportuno evidenziare infine che la documentazione dovrà indicare: la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido; il CF del minore; il mese di riferimento, gli estremi del pagamento; il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

4.2 Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Per quanto concerne l’ introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche il richiedente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017, dovrà allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”. Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute. Ai fini del presente decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento. La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave essendo evidente che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido. Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido. Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente. L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve : – contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso) – attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica. Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio. Ove riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito.

5. Decadenza

Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda. L’erogazione dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, co. 7, legge 184/1983. L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore a terzi). Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

6. Pagamento del bonus

Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire, la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per conto dell’avente diritto; il mezzo di pagamento prescelto dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o incapace di agire). L’utente che opta per l’accredito su un conto con iban è tenuto a presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione. Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’iban stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla corretta erogazione del premio in favore del richiedente. A tale fine quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice iban, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.

7. Gestione della domanda

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria svolta dalle Strutture INPS territorialmente competenti.

8. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione

Ai sensi dell’articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i benefici di cui al comma stesso sono riconosciuti nel limite complessivo di: · 144 milioni di euro per l’anno 2017; · 250 milioni di euro per l’anno 2018; · 300 milioni di euro per l’anno 2019; · 330 milioni di euro a decorrere dal 2020. L’onere derivante dall’erogazione di queste nuove misure è posto a carico del Bilancio dello Stato. L’articolo 7 del D.P.C.M. stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In ogni caso, qualora a seguito delle domande presentate sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 DPCM 17 febbraio 2017).

Circolare Inps numero 88 del 22-05-2017

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