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Rientro dei cervelli: arrivano i chiarimenti dell'A.d.E. sulle agevolazioni

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L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E ha fornito una dettagliata descrizione delle agevolazioni vigenti in tema di rientro dei cervelli.

Categorie

I regimi di favore per il rientro delle persone fisiche si può dividere in due grandi macro-categorie:

— persone fisiche che oltre a trasferire la residenza vengono a lavorare in Italia;

— persone fisiche che trasferiscono solo la residenza ma non l’attività lavorativa.

Agevolazioni

Fanno parte del primo gruppo:

  • rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero (articolo 44, Dl 78/2010);
  • contro-esodati (legge 238/2010);
  • lavoratori “impatriati” (articolo 16, Dlgs 147/2015).

Per le persone fisiche del secondo gruppo (che non trasferiscono l’attività lavorativa), per i nuovi residenti (articolo 24-bis, Dpr 917/1986, introdotto dall’articolo 1, comma 152, legge 232/2016) è prevista l’applicazione dell’imposizione sostitutiva (forfettaria)

Le indicazioni dell’A.d.E.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 23 maggio delinea nel dettaglio la disciplina di tali regimi, ricostruendone sotto il profilo dei requisiti soggettivi e oggettivi, della misura delle agevolazioni previste, nonché delle relative modalità di fruizione.

Presupposto comune

I vari regimi agevolativi hanno un presupposto comune, costituito dalla necessità che i soggetti interessati trasferiscano in Italia la propria residenza.

Residenza all’estero

Inoltre, le disposizioni in esame richiedono che, prima del trasferimento nel nostro paese, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda del regime agevolativo.

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