Il disegno di legge per il mercato e la concorrenza consente di non ricorrere all’atto pubblico. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che introduce alcune disposizioni in materia di concorrenza.
Tra i settori toccati dallo schema normativo, oltre a energia, banche ed assicurazioni vi è anche quello delle professioni.
L’intervento si è concentrato soprattutto sulla professione notarile e quella forense.
Con riferimento ai notai, come spiega il comunicato stampa diramato ieri sera da Palazzo Chigi, le norme sulla pubblicità vengono allineate a quanto previsto per le altre professioni, viene allargato il bacino di competenza (dal distretto di Corte d’Appello a tutto il territorio regionale) e si elimina la garanzia di un reddito minimo di 50 mila euro.
Di un certo rilievo appare la disposizione contenuta nell’art. 34 dello schema di decreto che prevede una disciplina speciale per i trasferimenti di immobili ad uso non abitativo di valore catastale inferiore ai 100.000 euro. In questi casi si esclude l’atto pubblico, consentendo l’autenticazione “gratuita, salvo spese” da parte di avvocati abilitati al patrocinio da almeno 5 anni, a condizione che siano muniti di polizza assicurativa almeno pari al valore del bene dichiarato nell’atto.
L’art. 35 dello schema di decreto interviene anche sulle srl semplificate, prevedendo che l’atto costitutivo possa essere redatto anche per scrittura privata e non solo per atto pubblico.
Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro 20 giorni depositarlo per la sua iscrizione al registro imprese, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Viene infine ampliato il novero di atti che possono essere firmati con modalità digitali in alternativa alla scrittura privata o all’atto pubblico. Fra questi anche i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote di srl che, oltre alle modalità in vigore, potranno essere firmati digitalmente dalle parti del contratto.
Con riferimento agli avvocati, c’è da sottolineare che viene modificato l’art. 13 comma 5 della L. 247/2012 in base al quale il professionista “a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”. Vengono abrogate le parole “a richiesta”, introducendo per gli avvocati una disciplina più gravosa rispetto alle altre professioni che in base all’art. 9 comma 4 terzo periodo del DL 1/2012 devono comunicare al cliente un preventivo di massima, ma non necessariamente in forma scritta.