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Cessione quote nulla se la firma digitale è falsa

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Se un contratto di compravendita di quote di società a responsabilità limitata sia sottoscritto con una firma digitale abusivamente utilizzata (cioè senza il consenso del titolare della smart-card contenente il dispositivo che consente di apporre tale firma), quel contratto è nullo.

È altresì illegittima l’assemblea che si svolga con la partecipazione (e il voto) del soggetto qualificato come acquirente nel contratto di cessione di quote nullo per abusivo utilizzo della firma digitale del soggetto che, in quel contratto, viene falsamente indicato come venditore delle quote di Srl oggetto di cessione.

Sono questi i punti cardine della decisione contenuta nella sentenza del Tribunale di Roma (sezione specializzata in materia di impresa) n. 1127, depositata il 23 gennaio 2017.

La cessione quote con firma digitale

Come è oramai noto, oltre che con atto notarile (articolo 2470 del Codice civile), il contratto avente a oggetto la cessione delle quote di partecipazione al capitale di una Srl può essere pubblicato nel Registro imprese anche se «sottoscritto con firma digitale» non autenticata (articolo 36, comma 1-bis, Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008).

Questi atti possono essere trasmessi al Registro imprese solo dagli intermediari a ciò abilitati (e cioè dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali). Oltre all’adempimento al registro imprese gli intermediari, entro 20 giorni dalla stipula, effettuano la registrazione presso l’agenzia delle Entrate.

Che cosa succede in caso di abusivo utilizzo del dispositivo di firma digitale?

L’articolo 21, comma 2, del Codice dell’amministrazione digitale, sancisce che l’utilizzo del dispositivo di firma «si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria»; è prevista, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete dunque a chi intende effettuare il disconoscimento della sottoscrizione, per smentire di avere egli sottoscritto con firma digitale l’atto di cessione di quote di Srl, provare di non avere apposto la propria firma digitale, ma che essa è stata abusivamente utilizzata.

Caso di specie

Nel caso giudicato dal Tribunale di Roma, l’abusivo utilizzo è stato provato dal proprietario della smart-card, il quale ha dimostrato che, nel giorno e nell’ora in cui l’atto di cessione di quote di Srl risultava firmato digitalmente (infatti, la legge impone che all’atto di cessione di quote sottoscritto con firma digitale sia apposta anche la «marcatura temporale») si trovava in un luogo incompatibile con quello nel quale il contratto di cessione di quote era stato falsamente sottoscritto.

Atto nullo (se non inesistente) ed improduttivo di effetti

Secondo il Tribunale di Roma, dunque, qualora sia dimostrato l’abusivo utilizzo della smart-card contenente la firma digitale, il contratto cui la sottoscrizione digitale sia stata apposta è da qualificare nullo (se non inesistente) e, quindi, improduttivo di qualsiasi effetto.

Ulteriori conseguenze

Se il soggetto cessionario della partecipazione, impropriamente alienata partecipi, come socio, all’assemblea della società, le relative deliberazioni sono illegittimamente assunte: anzitutto, per un difetto di convocazione dell’assemblea (viene infatti convocato il “nuovo” socio anziché colui le cui quote sono state falsamente cedute) e per la conseguente partecipazione all’assemblea di un soggetto non legittimato a prendervi parte; e, in secondo luogo, per l’espressione di un voto invalido da parte di costui.

Sentenza n. 1127 depositata il 23 gennaio 2017 tratta dal sito internet http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/

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