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Nota integrativa, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale

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L’art. 2427 co. 1 n. 9 c.c. impone agli amministratori di dare conto, nella Nota integrativa degli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale, delle passività potenziali e della composizione e della natura di tali impegni, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime.


Impegni non risultanti in bilancio

Gli impegni, non risultanti dallo Stato patrimoniale, rappresentano le obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.
La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo).

L’importo degli impegni

L’importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa.

Garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale

Le garanzie non risultanti dallo Stato patrimoniale comprendono le garanzie prestate dalla società. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un’obbligazione propria o altrui.

Il valore delle garanzie

Il valore delle garanzie corrisponde al rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento. Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

Garanzie personali

Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio.

Garanzie reali

Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia.
Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

Fidejussioni

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l’intero ammontare della garanzia prestata, o se inferiore, l’importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficium divisionis, in Nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.
Le informazioni in esame devono essere obbligatoriamente fornite nei bilanci redatti in forma abbreviata.
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