Tra i chiarimenti forniti dalla circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate meritano di essere segnalati due aspetti che riguardano i contratti di locazione transitori:
Aliquota ridotta
L’aliquota ridotta del 10% risulta applicabile anche ai contratti transitori (cioè ai contratti di durata compresa tra un minimo di 1 mese e un massimo di 18 mesi).
Proroga
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca non comporta la decadenza dall’opzione anche per le comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016.
Quando si possono applicare i contratti ad aliquota ridotta?
Con riferimento al primo punto, la circolare ha innanzitutto precisato che l’aliquota ridotta si applica esclusivamente ai contratti di locazione che sono riferiti ad unità immobiliari ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) e comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia;
- negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
e che siano stipulati a canone concordato sulla base degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.
Mancato comunicazione della proroga
Con riferimento alla mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, la circolare ha chiarito che l’omessa ovvero tardiva opzione per il regime della cedolare secca (ne avevamo parlato qui) in sede di proroga del contratto, (effettuata oltre il termine di 30):
- non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
- La nuova disposizione trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del citato DL n. 193 del 2016, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l’applicazione del regime sostitutivo in esame.
La rinuncia all’aumento del canone
Resta fermo, precisa infine la circolare, che per il mantenimento del regime sostitutivo della cedolare secca, per le annualità di proroga del contratto di locazione, il locatore deve rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione all’aggiornamento del canone.
La sanzione della tardiva comunicazione
Come anticipato in un nostro precedente intervento, la norma in argomento ha, altresì, previsto l’applicazione di una sanzione in misura fissa, per la tardiva comunicazione della proroga del contratto, nella misura di euro 100, ridotta ad euro 50, se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
Tale previsione trova applicazione anche per le fattispecie oggetto del presente quesito, nei casi di comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016