In seguito alle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha riformulato principio contabile OIC 19, dedicato ai debiti, nell’approvazione del bilancio è necessario tener conto del “fattore temporale”, per cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dev’essere confrontato con il tasso di interesse di mercato.
Il nuovo bilancio di esercizio
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE “relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Debiti di natura finanziaria
Con riferimento ai debiti di natura finanziaria con scadenza oltre i 12 mesi, per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, va rilevata tra gli oneri o i proventi finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri calcolato al tasso di interesse di mercato.
La rilevazione degli interessi
Al 31.12.2016 la società dovrà, quindi, rilevare gli interessi passivi al tasso di interesse effettivo, che coinciderà con il tasso di interesse di mercato (in mancanza di costi di transazione).
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata e micro-imprese
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono, invece, valutare i debiti al loro valore nominale, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato, e, soprattutto, senza dover ricorrere all’attualizzazione.
Inoltre, non sono tenute ad indicare, in nota integrativa, i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.