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La rottamazione non sblocca il durc

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Il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione finalizzata alla definizione agevolata (rottamazione) di cartelle esattoriali contenenti debiti con l’Inps, per tutto il tempo necessario al perfezionamento della sanatoria, resta un soggetto non regolare nei riguardi dell’Istituto, con la conseguenza che non potrà ricevere il Durc regolare, fin tanto che non interviene la conclusione della procedura di accoglimento dell’istanza.

Lo ha precisato l’Inps rispondendo a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine del Consulenti del lavoro, alcuni giorni fa.

Soggetto inadempimente

Secondo l’interpretazione degli esperti dell’istituto di previdenza, chi non ha pagato i contributi, anche se ha presentato l’istanza, continua a essere un soggetto inadempiente per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda sino alla risposta dell’agente della riscossione (AdR).

Chi ha una rateazione in corso

Chi ha già una rateazione in corso, secondo i consulenti del lavoro, pur smettendo di pagare, non subirà alcun nocumento, giacchè l’AdR rileva l’omissione dopo almeno la 5 rata insoluta.


Aggiornamento del 03/03/2017

Regolarità solo al pagamento della prima rata

In caso di adesione alla procedura di rottamazione dei ruoli, solo dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’INPS e per l’INAIL attestare la regolarità contributiva. E’ quanto ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 824 del 2017, specificando che, in tali casi, si ritiene avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente sui debiti oggetto della definizione agevolata salvo l’eventuale comunicazione, da parte dell’agente di riscossione, del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste.

In buona sostanza la sola domanda di definizione agevolata a Equitalia non produce effetti ai fini del DURC.

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