Rateazioni dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a 120 rate


Rateazioni dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a 120 rate studiorussogiuseppe

E’ stato pubblicato il decreto che stabilisce i criteri per ottenere piani di rientro fino a 120 rate, distinguendo tra debiti superiori e inferiori a 120mila euro e introducendo parametri specifici per attestare lo stato di difficoltà del debitore.

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti la rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per i debiti fino a 120.000 euro, è possibile ottenere una rateizzazione fino a 84 rate mensili senza la necessità di documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Per ottenere una rateizzazione superiore a 84 rate, fino a un massimo di 120 rate, è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Le durate massime delle rateizzazioni sono stabilite come segue:

  • Per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026: fino a 84 rate senza documentazione; da 85 a 120 rate con documentazione.
  • Per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028: fino a 96 rate senza documentazione; da 97 a 120 rate con documentazione.
  • Per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029: fino a 108 rate senza documentazione; da 109 a 120 rate con documentazione.

Per i debiti superiori a 120.000 euro, è sempre obbligatorio documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per accedere a una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.

Si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

Per ulteriori dettagli e per accedere ai moduli necessari, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Parametri per attestare lo stato di difficoltà:

  • Persone fisiche e imprese individuali in semplificata: il valore ISEE del nucleo familiare.
  • Altri soggetti: indice di liquidità e rapporto tra debito totale e valore della produzione.
  • Situazione di difficoltà per le persone fisiche: si considera il rapporto tra il debito totale e l’ISEE mensile (moltiplicato per un coefficiente variabile).
  • Per le imprese: la difficoltà è comprovata se l’indice di liquidità è inferiore a 1.

Casi particolari:

    • La difficoltà è sempre presunta se l’unica unità immobiliare del debitore diventa inagibile per eventi eccezionali (es. calamità naturali).
    • Pubbliche amministrazioni: lo stato di difficoltà è attestato con una dichiarazione del legale rappresentante o dell’organo amministrativo.
    • Condomini: difficoltà provata se l’indice Beta (rapporto tra debito totale e entrate dell’ultimo rendiconto approvato) supera il 10%.

Strumenti di supporto:

Un nuovo applicativo sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per simulare il numero massimo di rate concedibili in base ai parametri specifici del soggetto.

Come presentare la richiesta

Per presentare una richiesta di rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è possibile seguire diverse modalità, sia online che offline, in base alle proprie esigenze e alla tipologia di rateizzazione desiderata.

1. Accesso all’Area Riservata:

  • Accedi all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione utilizzando le tue credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
  • Una volta autenticato, seleziona la sezione “Rateizza il debito” e utilizza il servizio “Rateizza adesso” per presentare la tua richiesta.

2. Invio tramite PEC:

  • Scarica e compila il Modello RS, disponibile nella sezione “Modulistica-Rateizzazione” del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Invia il modulo compilato e firmato, insieme alla documentazione richiesta, all’indirizzo PEC specifico per la tua regione, indicato sul modello stesso.

3. Presentazione allo Sportello:

  • Recati presso uno degli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Porta con te il Modello RS compilato e firmato, oltre alla documentazione necessaria.

Decadenza dai nuovi piani di dilazione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) ha pubblicato la guida “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, che chiarisce le regole sulla decadenza dai piani di dilazione e le possibilità di rateizzazione per i debiti fiscali.

Dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateazione si verifica automaticamente con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Una volta decaduto il piano, non è più possibile rateizzare il debito residuo.

Per chi è decaduto dalla rottamazione quater, è possibile accedere a una nuova rateizzazione solo se i debiti non erano già stati oggetto di una dilazione decaduta in precedenza. Tuttavia, la rateizzazione è esclusa per i contribuenti in stabile difficoltà economica, come nelle liquidazioni giudiziali o altre procedure concorsuali.

Un aspetto rilevante riguarda i debiti fino a 120mila euro: se il contribuente allega la documentazione finanziaria (pur non essendo obbligato), il numero di rate concesse non potrà essere inferiore a quello previsto per le richieste senza documentazione.


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