Con Decreto ministeriale 22 novembre 2024 – Investimenti sostenibili 4.0 – il Mimit ha attivato un nuovo bando a valere sulle risorse del PN RIC 2021 – 2027
Beneficiari:
- PMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) che soddisfano i seguenti requisiti:
- Costituzione regolare e iscrizione al Registro delle imprese.
- Regime di contabilità ordinaria e almeno due bilanci approvati (o due dichiarazioni dei redditi per imprese individuali/società di persone).
- Non in liquidazione volontaria o in procedura concorsuale con finalità liquidatoria.
- Rispetto delle normative edilizie, ambientali e di sicurezza sul lavoro.
- Localizzazione delle unità produttive nelle Regioni meno sviluppate (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Tipologia di investimento:
- Progetti innovativi e sostenibili, in linea con il piano Transizione 4.0, con tecnologie abilitanti volte alla trasformazione tecnologica e digitale.
- Settori ammissibili: attività manifatturiere e servizi alle imprese.
- Obiettivi: miglioramento di efficienza, flessibilità, sostenibilità ambientale ed economia circolare.
Importo finanziabile:
- Minimo: 750.000 euro.
- Massimo: 5.000.000 euro, ma non superiore al 70% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato.
Contributi:
- Contributo a fondo perduto: 35% delle spese ammissibili.
- Finanziamento agevolato: 40% delle spese ammissibili, senza interessi, rimborsabile in 7 anni con rate semestrali.
Cumulabilità:
- Le agevolazioni non sono cumulabili con altre forme di aiuti di Stato o incentivi pubblici per le stesse spese, a meno che non si tratti di benefici fiscali (come il credito d’imposta ZES o Transizione 5.0) e rispettando i limiti di intensità degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.
Cumulabilità credito d’imposta ZES (Zone Economiche Speciali) e il credito d’imposta Transizione 5.0
La cumulabilità con il credito d’imposta ZES (Zone Economiche Speciali) o il credito d’imposta Transizione 5.0 è possibile in quanto questi benefici fiscali non configurano “aiuti di Stato” notificati o comunicati in senso stretto ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Più precisamente:
Motivazioni per la cumulabilità con credito d’imposta ZES (Zone Economiche Speciali) e il credito d’imposta Transizione 5.0
- Definizione di agevolazioni “non sovrapponibili”:
- I contributi diretti (a fondo perduto o finanziamenti agevolati) erogati dal bando rientrano tra gli aiuti di Stato notificati o regolati dal Regolamento GBER.
- I crediti d’imposta, come quello ZES o Transizione 5.0, sono forme di agevolazione fiscale che non implicano una sovrapposizione diretta con gli incentivi concessi dal bando.
- Rispetto delle intensità massime degli aiuti:
- La cumulabilità è consentita a patto che il valore complessivo delle agevolazioni (incluso il credito d’imposta e il contributo del bando) non superi i massimali di intensità previsti dalla normativa comunitaria. Questi massimali variano in base al tipo di investimento, al settore e alla regione beneficiaria.
- Compatibilità con il GBER:
- Il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) consente la combinazione di agevolazioni pubbliche diverse per le stesse spese, a condizione che si rispettino i limiti di intensità previsti.
- Riconoscimento di natura diversa degli incentivi:
- I crediti d’imposta, essendo agevolazioni automatiche e fiscali, operano su base diversa rispetto ai contributi diretti, che sono concessi mediante procedure di valutazione e con specifiche finalità strategiche.
Questa configurazione consente alle imprese di massimizzare i vantaggi economici degli investimenti, combinando strumenti fiscali e finanziari, senza violare i regolamenti europei sugli aiuti di Stato.
Vuoi una consulenza sul presente bando scrivi a mail@studiorussogiuseppe.it.