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Nullità dell’intimazione di pagamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento via PEC proveniente da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi.

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La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (Sent. n. 7425 del 18 maggio 2023, dep. il 7 ottobre 2024) ha ritenuto che la notifica di una cartella di pagamento via PEC, inviata da un indirizzo non censito nei pubblici elenchi (ad esempio, l’Indice della Pubblica Amministrazione – IPA), è nulla. Tale nullità si estende anche all’intimazione di pagamento basata su quella cartella.

Obblighi dell’agente di riscossione

L’agente della riscossione ha l’onere di dimostrare che la notifica è avvenuta in conformità alla normativa, compreso l’utilizzo di un indirizzo PEC registrato e la trasmissione di un documento informatico conforme all’originale.

Principio applicabile

La decisione della Corte si allinea alla giurisprudenza che stabilisce che l’utilizzo di un indirizzo PEC non censito può portare alla nullità della notifica se compromette i diritti di difesa del destinatario. Questa sentenza riafferma l’importanza della correttezza procedurale e della trasparenza nella notifica degli atti tributari, garantendo la tutela del diritto alla difesa dei contribuenti​.

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