La sentenza della Corte di Cassazione (n. 32671 del 16 dicembre 2024) ha statuito quanto segue:
Nullità della notifica della cartella di pagamento
In caso di mancata o inesistente notifica della cartella di pagamento, il contribuente può far valere il vizio impugnando l’atto conseguenziale, come il pignoramento presso terzi o l’intimazione di pagamento, ma deve farlo entro i termini di decadenza previsti per legge.
Notifica del pignoramento come equipollente
La notifica del pignoramento presso terzi può essere considerata equipollente alla notifica della cartella di pagamento. Attraverso il pignoramento, il contribuente ottiene conoscenza legale dell’esistenza della cartella e può esercitare il diritto di difesa.
Decadenza e irrilevanza dei vizi della cartella
Una volta decorso il termine per impugnare la cartella di pagamento a seguito della notifica del pignoramento, non è più possibile contestare i vizi relativi alla notifica della cartella nell’ambito dell’impugnazione di un atto successivo, come l’intimazione di pagamento.
Valore della notificazione invalida
La nullità di una notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo se l’atto invalido ha comunque raggiunto il destinatario, permettendogli di esercitare il proprio diritto di difesa.
Obblighi di motivazione degli atti tributari
L’intimazione di pagamento non necessita di una motivazione diversa rispetto al richiamo della cartella di pagamento già notificata, purché tale richiamo sia sufficiente per identificare la pretesa tributaria.
Questi principi evidenziano l’importanza di rispettare i termini procedurali per impugnare atti tributari e la rilevanza delle notificazioni come strumento per garantire il diritto di difesa del contribuente.