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Attenzione alle notifiche tramite l’app IO da parte dell’INPS: hanno valore legale!

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Da questo mese l’Inps provvederà a notificare alcuni provvedimenti in ambito previdenziale attraverso la piattaforma Send e l’app IO (introdotta dall’articolo 1, comma 402 della legge 160/2019 e dal decreto-legge 76/2020), lo ha reso noto con il messaggio 4121/2024.

L’adesione ufficiale alla piattaforma comporterà l’efficacia della notifica telematica e dei relativi effetti giuridici, anche nel caso in cui venga depositato in piattaforma l’avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, grazie al perfezionamento della notifica in base al principio della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario previsto dalla normativa che regola la piattaforma Send. La notifica si perfezionerà per l’amministrazione nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma.

Fondamentale, per quel che riguarda il valore legale delle notifiche, è l’art. 26 del Decreto Semplificazioni n. 76/2020. In particolare:

  • il comma 17 stabilisce quali sono gli atti non notificabili sulla piattaforma SEND (atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602 diversi da quelli di cui agli articoli 50 commi 2 e 3 e 77 comma 2 bis, del medesimo decreto; atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque agli atti di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi);
  • Il comma 9 prevede un perfezionamento della notifica in base al principio della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario.

Essa si perfeziona:

a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma; la norma va letta con quanto previsto dal comma 10 secondo cui: “La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione”;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;

2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.

3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

Per i destinatari dotati di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, SEND procede a notifica nel domicilio digitale: se la casella risulta satura dopo almeno 7 giorni procede a nuovo tentativo e,  in ulteriore ipotesi di esito negativo o se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, utile al fine del perfezionamento della notifica,

Per i destinatari di notifica cartacea, il comma 7 del medesimo Decreto n. 76/2020 prevede l’applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 20 novembre 1982, n.  890 sulla notificazione degli atti giudiziari. Ove all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l’avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico (ipotesi già contemplate nella norma del 1982), l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o   sede   del   destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma.  Se  dagli accertamenti svolti dall’addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla consultazione del registro dell’anagrafe della popolazione  residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo del destinatario diverso da quello  al  quale  è  stato  tentato  il precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale diverso indirizzo l’avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende così disponibile al destinatario. La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma.

In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’Amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’Ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta Postale Online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini).

L’avviso notificato contiene l’indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla   piattaforma   e   l’identificativo   univoco   della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti   oggetto   di   notificazione.   Agli   stessi destinatari, ove abbiano comunicato un   indirizzo   e-mail   non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.

L’Istituto è giunto alla fine dell’iter procedimentale prodromico all’adesione alla Piattaforma dopo un periodo di test, reso possibile da un Protocollo d’intesa fra l’Istituto e PagoPA S.p.a. dello scorso maggio. In sede di redazione dell’accordo di adesione, particolare attenzione è stata dedicata all’aspetto della cooperazione fra le parti in relazione alle eventuali contestazioni in sede giudiziaria sulla validità delle notifiche. Si è quindi previsto quale onere del Gestore della Piattaforma, fra l’altro, di mettere a disposizione dell’Istituto tutta la documentazione relativa alla singola notifica (e quindi ogni tipologia di attestazione, anche relativa ad esiti negativi, in formato producibile in giudizio secondo le specifiche tecniche applicabili al Processo Civile Telematico), sia quella trasmessa dall’Aderente, sia quella emessa che quella ricevuta dalla Società, inclusa quella prodotta dall’addetto al recapito analogico; di  mettere a disposizione dell’Aderente ogni ulteriore documento, sia digitale che analogico, relativo alla singola notifica; di prestare ogni collaborazione utile in ipotesi di contenzioso di terzi nei confronti dell’INPS, relativo alla contestazione della validità delle notifiche.

Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre p.v. relative ai provvedimenti di Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

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