L’articolo 16 del Dlgs n. 125/2024 ha aumentato i limiti dimensionali per l’utilizzo del bilancio abbreviato (art. 2435-bis, 1 comma, c.c.), del bilancio delle microimprese (art. 2435-ter, 1 comma, c.c.) e per l’obbligo di redigere il bilancio consolidato (art. 27, 1 comma, Dlgs. 127/1991.
I nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio delle microimprese
TOTALE DELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE | Il nuovo limite è di € 220.000, rispetto ai precedenti € 175.000. |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | Il nuovo limite è di € 440.000, rispetto ai precedenti € 350.000. |
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI OCCUPATI | Rimane invariato a 5 unità. |
I nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio abbreviato
TOTALE DELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE | Il limite è stato innalzato da € 4.400.000 a € 5.500.000. |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | Il limite è passato da € 8.800.000 a € 11.000.000. |
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI OCCUPATI | Il limite rimane invariato a 50 unità.
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I nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio consolidato
TOTALE DELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE | Il nuovo limite è di € 25.000.000, rispetto ai precedenti € 20.000.000. |
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | Il limite è stato portato da € 40.000.000 a € 50.000.000. |
NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI OCCUPATI | Rimane invariato a 250 unità. |