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STOP ALLA DECONTRIBUZIONE AL SUD

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La Decontribuzione Sud è un’agevolazione, introdotta per la prima volta dal cd. decreto Agosto (articolo 27 del decreto legge del 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126) per contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico e a tutela dei livelli occupazionali.

CARATTERISTICHE DELL’ESONERO

La Decontribuzione consiste in un esonero contributivo massimo del 30% spettante ai datori di lavoro privati, con sede in una delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente. La misura è in vigore per espressa previsione normativa fino al 31 dicembre 2029, ma essendo Aiuto di Stato, è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea.

A seconda del periodo di applicazione, è prevista una diversa riduzione sul totale dei contributi che l’azienda deve versare (fatta eccezione per i premi INAIL che non sono agevolati), così ripartiti:

  • Per gli anni dal 2021 al 2025: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al 30%
  • Per gli anni dal 2026 al 2027: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al 20%
  • Per gli anni dal 2028 al 2029: riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro al 10%

È possibile cumulare l’esonero in questione con altri incentivi nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta (es. quella relativa alle donne prevista dalla L.92/2012; il tempo determinato sostituzione maternità del D.Lgs. 151/2001; l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASPI) ma incompatibile con le agevolazioni under 30 e under 36.

AUTORIZZAZIONE CONCESSA FINO AL 30 GIUGNO 2024

L’ultima autorizzazione UE concessa scade il 30 giugno 2024, ultimo giorno di vigenza del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell’aggressione della Russia all’Ucraina, cd. Temporay crisis and transition framework-TCTF.

Dal 1° luglio 2024 i datori di lavoro perdono la possibilità di applicare lo sgravio (del 30% fino al 2025) sui contributi previdenziali dovuti per tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati in una delle regioni ammesse (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

L’ESONERO AL SUD SOSTITUITO DA NUOVI INCENTIVI

L’esonero verrà sostituito da  nuovi incentivi introdotti dal Decreto Coesione per i datori di lavoro privati che assumono nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025: il Bonus Giovani, il Bonus donne e il bonus Zes Unica.

Tutti i bonus in questione si applicano per un periodo massimo di 24 mesi e, per le assunzioni nella ZES unica, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL).

BONUS GIOVANI: BENEFICIARI

La misura viene riconosciuta ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale under 35, mai occupato a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

CARATTERISTICHE

I datori di lavoro privati hanno diritto, per un periodo massimo di 24 mesi, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro al mese per ciascun lavoratore. 

Se le assunzioni avvengono presso una sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna, l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro al mese per ciascun lavoratore. 

BONUS DONNE: BENEFICIARI

L’art. 23 del Decreto Coesione introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”.

Il Bonus Donne riguarda i datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, procedano all’assunzione a tempo indeterminato di donne appartenenti a una delle seguenti categorie:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

CARATTERISTICHE

La misura si applica per un periodo massimo di 24 mesi e prevede l’esonero del 100% dal versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 650 euro al mese (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per ciascuna donna assunta.

Si precisa che le assunzioni in questione devono comportare un incremento occupazionale netto, rilevato calcolando la differenza tra il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

BENEFICIARI DEL BONUS ZES UNICA

L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero e che assumono a tempo indeterminato lavoratori con le seguenti caratteristiche:

  • che abbiano compiuto 35 anni di età;
  •  disoccupati da almeno 24 mesi;
  • vengano assunti presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.

CARATTERISTICHE

La misura si applica per un periodo massimo di 24 mesi e prevede l’esonero dal 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Per la loro operatività, occorrerà attendere

  • l’autorizzazione della Commissione europea (non richiesta nel solo caso del bonus donne);
  • le istruzioni dell’INPS.

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