Home Lavoro e Previdenza Agevolazioni Contributive NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PREVISTI DAL DECRETO COESIONE

73
0

Il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (cd. Decreto Coesione) contiene una serie di incentivi per le assunzioni
 di
 soggetti svantaggiati
 in ragione
 dell’età,
 del
 genere e dello stato occupazionale.

Di seguito i principali 
destinatari,
 la
 durata e la tipologia
 di
 contratto incentivato
.

BONUS GIOVANI IMPRENDITORI

Per chi avvia un’attività imprenditoriale  in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e ha un’età inferiore ai 35 anni, è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi i premi e contributi INAIL) per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35, effettuate nel medesimo arco temporale.

Lo sgravio è concesso nel limite mensile di 800 euro per ciascun lavoratore nonché per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

BONUS GIOVANI

I datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato o trasformino precedenti rapporti a termine possono fruire, per 24 mesi, di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL).

L’importo mensile massimo dello sgravio è pari a 500 euro per ciascun lavoratore, aumentato a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, cd. ZES).

Spettanza e revoca dell’incentivo

Il beneficio spetta alle imprese che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti (individuali o collettivi) per motivi economici nella medesima unità produttiva; è invece, revocato qualora, nei 6 mesi successivi, il datore proceda al licenziamento del lavoratore incentivato per giustificato motivo oggettivo o di altro dipendente con la stessa qualifica impiegato nella stessa unità produttiva.

L’implementazione degli sgravi è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

BONUS DONNE

I datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:

  • 24 mesi, ovunque residenti;
  • 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • 6 mesi, se l’assunzione avviene in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;

possono fruire, per 24 mesi, dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL). L’importo mensile massimo dello sgravio è pari a 650 euro per ciascuna lavoratrice.

Incremento occupazionale netto

L’incentivo spetta a condizione che si realizzi un incremento occupazionale netto, calcolato sulla differenza tra i lavoratori occupati, rilevati in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

BONUS ZES

Ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES, soggetti over 35 che siano disoccupati da almeno 24 mesi, è riconosciuto, per 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL). L’importo mensile massimo dello sgravio è pari a 650 euro per ciascun lavoratore.

Spettanza e revoca dell’ incentivo

Il beneficio spetta alle imprese che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti (individuali o collettivi) per motivi economici nella medesima unità produttiva; è invece, revocato qualora, nei 6 mesi successivi, il datore proceda al licenziamento del lavoratore incentivato per giustificato motivo oggettivo o di altro dipendente con la medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Gli incentivi previsti dal nuovo Decreto non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato, non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni vigenti ma sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, introdotta dal recente D.Lgs. n. 216/2023 (cd. maxi-deduzione).

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Restano fermi i principî generali di fruizione degli incentivi di cui all’art 31 del D. Lgs 150/2015 tra cui, in particolare, si ricorda il requisito di regolarità contributiva attestato dal DURC.

 

Rispondi