La ristrettezza della base societaria non può avere, da sola, valenza probatoria.


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Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL’EMILIA

La ristrettezza della base societaria non può avere, da sola, valenza probatoria nell’ambito dell’interferenza presuntiva, rappresentando un mero indizio da valutare in relazione ad altri elementi che l’Ufficio deve acquisire (movimentazioni bancarie, incrementi patrimoniali, operazioni finanziarie, spese significative ecce cc); proprio perché il contribuente non può fornire la prova della mancata percezione degli utili occulti, che si configura alla stregua di una prova negativa; l’onere probatorio è dunque interamente carico dell’Agenzia; onere probatorio che appare ancora più stringente dopo la novella legislativa che, nell’ambito della riforma della giustizia tributaria, ha rimodulato l’art. 7 D.lgs 546/92 con la novella del comma 5 bis secondo cui: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondono la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni”.

CGT di primo grado di REGGIO NELL’EMILIA – Sent. 50/2024 pubblicata il 14/02/2024


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