Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52, serie generale, del 2 marzo 2024, del Dl n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del Pnrr in esso contenute, è stato dato il via libera anche al nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”.
La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
Chi può beneficiarne?
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Tra i soggetti esclusi, oltre ai professionisti, troviamo le imprese che versano in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo senza continuità aziendale. A queste si aggiungono quelle destinatarie di sanzioni interdittive previste dal D. Lgs 231/2001.
Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il decreto specifica nel dettaglio le caratteristiche degli ulteriori beni che consentono di accedere al beneficio.
Rientrano nel credito d’imposta, tra l’altro, entro determinati limiti, le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La condizione è che la formazione sia effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy.
Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.
Il bonus è pari al:
- 35% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.
Il tax credit aumenta e può arrivare fino al 40% e 45% in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Cosa fare per ottenere il credito d’imposta?
Per accedere al credito d’imposta occorre inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e la documentazione prescritta (comma 11 dell’articolo 38), insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Il Gse, controllata la documentazione, invia al Mimit l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.
Utilizzo del credito (scadenza)
Il credito d’imposta “non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale”.
L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.
Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d’imposta.
La cumulabilità
Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica(1).
(1) Si veda aggiornamento del 17/12/2024