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Le spese legali per illeciti tributari dell’amministratore possono essere deducibili se sostenute a causa del mandato

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Il riconoscimento della detraibilità delle spese di consulenza legale affrontate dalla società sussiste anche in caso di illecito tributario che involge il profilo penale dell’amministratore, quando riguarda atti compiuti e dovuti a causa del mandato dallo stesso ricoperto nella società stessa.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della LOMBARDIA Sezione 16, Sentenza n. 3791/2022 depositata il 4/10/2022.

“L’evocazione del mandato implica l’applicazione dell’art. 1720 c.c., ai sensi del quale “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali, dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell’incarico”. Nell’interpretazione di tale disposizione le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 14/12/1994, 10680) hanno osservato che il rimborso ivi previsto concerne soltanto le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall’adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce “alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il Legislatore del 1942 ha
sostituito l’espressione ‘a causa’ all’espressione ‘in occasione dell’incarico’, contenuta nell’art. 1754 cod. civ. 1865. Esso si è così riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all’esecuzione dell’incarico conferito, nel senso che rappresentino il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico; la stessa decisione impone di distinguere “fra atti compiuti dall’amministratore, e immediatamente necessari al perseguimento del detto scopo, ed atti che con lo scopo medesimo si pongono solo in legame di occasionalità”. In seguito è stato ribadito che: – la necessità di effettuare le
spese di difesa, alla cui rifusione si ha diritto, implica un nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato: Cass. 16/04/2008, n.10052; – dette spese devono rappresentare il rischio inerente all’esecuzione dell’incarico (Cass. 09/03/2012, n. 3737).”.

Ebbene, è di tutta evidenza che l’atto compiuto dall’amministratore nel caso di specie, costituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e Iva della società, è atto dovuto e atto tipico dell’amministratore, quindi non occasionale, ma funzionalmente connesso all’espletamento delle precipue funzioni.
Risulta, pertanto, corretta la motivazione della sentenza di primo grado in merito alle spese in questione che inerivano alla consulenza tributaria richiesta dalla società nell’interesse sia proprio che direttamente connesso quale difesa del legale  rappresentante, per atti compiuti e dovuti a causa del mandato dallo stesso ricoperto nella società stessa.
Gli appelli riuniti vanno, per l’effetto, respinti e l’Ufficio va condannato alle spese di lite, che si liquidano in euro 2000 complessive.

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