La Ctr Lazio, con la sentenza n. 1733 del 12 aprile 2022, ha espresso il seguente concetto: “È possibile attribuire il reddito non solo a un soggetto del tutto diverso rispetto al legittimo proprietario, ma anche solo ad alcuni dei comproprietari, che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi di locazione”.
I redditi di locazione non possono essere assimilati ai redditi fondiari (Cassazione sentenza 3085/2016), in quanto questi ultimi sono oggetto di imposizione non in ragione del criterio dell’effettiva ricchezza prodotta, bensì del criterio dell’astratta potenzialità a produrre reddito, a prescindere dal concreto realizzarsi del reddito stesso e dalla sua reale entità.
La diversità ontologica tra reddito fondiario e reddito di locazione assume particolare rilievo.
Infatti, secondo la Corte suprema, “Non vi è dubbio quindi che ai fini della disciplina del reddito derivante da contratto di locazione non possa essere applicata la regola che deriva dalla formula “indipendentemente dalla percezione”, che il legislatore ha inteso riservare (per le ragioni di cui già si è detto) a riguardo dei soli redditi fondiari. Sul punto concorda anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15171 del 26/06/2009, sebbene con un sintetico, ma non per questo meno chiaro e pregnante, accenno”.
Orbene, risulta applicabile al caso in commento la regola generale dell’articolo 1 Tuir, per cui è presupposto di imposta “il possesso di redditi in danaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6”, essendo pacificamente ammissibile una “autonoma imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario (cfr Cass. 19166/2003) ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere effettivi locatari e percettori dei redditi che dalla locazione derivano”.