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Tassazione della plusvalenza da acquisto crediti d’imposta (bonus fiscali)

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Come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, i contribuenti che sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus

o che effettuano spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti.

La cessione del credito quando non avviene al valore nominale, avviene ad un prezzo inferiore, che genera in capo al cedente una minusvalenza ed in capo ad cessionario una plusvalenza.

Se il soggetto che acquista il credito è una persona fisica, ovvero un soggetto che non esercita attività commerciale o professionale, la differenza tra il valore nominale del credito e il costo di acquisto, non costituisce reddito imponibile.

Viceversa, la differenza tra il valore del credito ed il prezzo di cessione, genera per il cessionario una sopravvenienza attiva imponibile, come reddito di impresa, nell’esercizio in cui il credito di imposta viene acquisito (art. 88 del Dpr 917/1986, Tuir), così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 105/2020.

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