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Rottamazione quater è possibile la compensazione?

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La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 197/2022) ha previsto, tra le varie misure di definizione agevolata, una “nuova” rottamazione (quater) dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il beneficio consiste nell’abbattimento delle somme relative agli interessi, sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive. Il contribuente che deciderà di aderire avrà tempo fino al 30 aprile per presentare la dichiarazione di adesione in modalità telematica.

Come fare

Hai a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione.

On-line in area riservata

Compila il form e indica le cartelle/avvisi che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

On-line in area pubblica

Compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento. Ricorda di specificare l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

È possibile ottenere preventivamente un prospetto informativo dei carichi definibili in via agevolata, sia tramite accesso all’area riservata del sito istituzionale dell’agenzia Entrate- Riscossione che in area pubblica, compilando uno specifico form e allegando il documento di riconoscimento.

Viene prevista una rateizzazione quinquennale con pagamento maggiorato delle prime due rate del 2023 (pari al 20% del debito complessivo), con la dilazione del restante 80% in rate uguali per i successivi 4 anni.

Con la presentazione della domanda, il contribuente dichiara di rinunciare, indicandoli, ai giudizi eventualmente pendenti e relativi ai carichi oggetto dell’istanza di definizione. In questo caso, il giudice, dietro presentazione della copia della dichiarazione sospende il giudizio. L’estinzione dello processo sarà subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nel medesimo giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati. In caso contrario, il giudice revocherà la sospensione su istanza di una delle parti. La definizione si perfezionerà (e l’eventuale giudizio si estinguerà) con il pagamento dell’ultima rata.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, resteranno definitivamente acquisite e non rimborsabili. Il pagamento della prima o unica rata determinerà l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.

Le modalità di pagamento

La procedura agevolativa in questione, quanto alle modalità di pagamento, prevede testualmente che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute;

c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

La compensazione

In base all’all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 non parrebbero esservi ostacoli al pagamento delle somme dovute tramite compensazione, anche orizzontale, per una serie di ragioni:

1. la compensazione è prevista dall’ordinamento tributario come uno strumento «ordinario» di pagamento dei tributi;

2. trattandosi di disposizioni agevolative, e quindi di stretta e letterale interpretazione, la legge di Bilancio 2023 ha esplicitamente previsto la sua esclusione per altre forme di definizione (comma 194 per la definizione agevolata liti pendenti, comma 216 per la rinuncia agevolata in Cassazione, comma 208 per la conciliazione agevolata) ma non per la rottamazione-quater;

3. la stessa agenzia Entrate-Riscossione in un comunicato stampa, relativamente alla legge di conversione del decreto Sostegni-bis (articolo 1-sexies del Dl 73/2021) nella parte in cui prevedeva la possibilità di pagare le rate della rottamazione non ancora versate nel 2020, ha affermato la possibilità di effettuare il versamento anche mediante «compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione».

L’esperto risponde (de Ilsole24ore) fornisce risposta negativa.

La domanda

Un contribuente intende aderire alla rottamazione-quater. Per il pagamento delle relative rate può utilizzare in compensazione i crediti derivanti da bonus edilizi, acquistati da terzi?

La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, infatti, come per le altre rottamazioni, anche nel caso di adesione alla rottamazione-quater è esclusa ogni forma di compensazione di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997. Si evidenzia, inoltre, che la rottamazione si perfeziona solo con il pagamento per intero e nei termini delle somme. Opera comunque una tolleranza, per quanto riguarda i tardivi versamenti, di cinque giorni. Per ciò che riguarda le modalità di pagamento, è possibile:

• utilizzare i bollettini precompilati allegati alla comunicazione;

• la domiciliazione bancaria, compilando il modulo che sarà allegato alla comunicazione di liquidazione degli importi;

• recarsi presso gli sportelli dell’agente della riscossione. I versamenti possono essere effettuati in unica soluzione o in forma rateale, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi. Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro il 31 luglio 2023.

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