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Stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura

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Stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura; restano solo le detrazioni. Lo ha stabilito il Dl 11/2023 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 40 in vigore da oggi, venerdì 17 febbraio.

Salvi i lavori già avviati.

Il decreto blocca le cessioni e gli sconti in fattura, per tutte le tipologie di bonus edilizi, tra cui:

  • superbonus;
  • ecobonus:
  • bonus ristrutturazioni;
  • bonus facciate;
  • sismabonus;
  • bonus barriere architettoniche.

In ambito superbonus, potranno godere ancora dello sconto in fattura e la cessione dei crediti, le abitazioni unifamiliari per le quali sia stata presentata la Cilas prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Per i condomini farà fede la data della delibera e la Cilas.

Per i lavori diversi dal 110% sarà essenziale avere richiesto il titolo abilitativo o iniziato i lavori prima dell’entrata in vigore del decreto.

Per i crediti incagliati il decreto ha chiarito quali sono i comportamenti che escludono la responsabilità di chi acquista e precisa che il concorso nella violazione «è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta»:

● titolo edilizio abilitativo dell’intervento, come la Cilas, o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi in edilizia libera;
● la notifica preliminare alla Asl;
●la documentazione fotografica e video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, sulle opere realizzate;
● la visura catastale dell’immobile oggetto di interventi o la domanda di accatastamento;
● le fatture, le ricevute e tutti i documenti che provano le spese sostenute;
● le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese;
● la delibera condominiale, in caso di lavori su parti comuni;
● gli attestati di prestazione energetica, in caso di lavori di efficientamento;
●il visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
● l’attestazione sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

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