È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 21 marzo 2022 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Diverse le misure a sostegno delle imprese tra cui: piani di rateizzazioni, nuovi crediti d’imposta e incremento dei crediti d’imposta già esistenti.
Vediamo di seguito alcune delle principali misure.
Energia Elettrica
Per quanto riguarda l’energia elettrica attualmente si può usufruire dei seguenti bonus:
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
- il credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022;
- il nuovo credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”, ai sensi dell’articolo 3 D.L. 21/2022.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE ENERGIVORE” | PRIMO TRIMESTRE 2022 | ARTICOLO 15 D.L. 4/2022 | 20% COMPONENTE ENERGIA |
CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE ENERGIVORE” | SECONDO TRIMESTRE 2022 | ARTICOLO 4 D.L. 17/2022 | 25% COMPONENTE ENERGIA |
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE DIVERSE | POTENZA DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW | ARTICOLO 3 D.L. 21/2022 | 12% COMPONENTE ENERGIA |
I due crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati ai soggetti come definiti dall’articolo 3 D.M. 21.12.2017 che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, rispettivamente:
- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022);
- fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022).
Nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022, il requisito di incremento significativo va valutato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione di energia elettrica.
Il credito d’imposta per “imprese energivore” spetta nelle seguenti misure:
- pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%;
- pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022 (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica), ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.
A favore delle imprese diverse dalle “imprese energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo 3 D.L. 21/2022 un credito d’imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Gas Naturale
Per quanto riguarda il gas naturale la panoramica di bonus fruibili comprende a oggi:
- il credito d’imposta per “imprese gasivore” relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022;
- il nuovo credito d’imposta per imprese diverse dalle “imprese gasivore”, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 21/2022.
CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
CREDITO D’IMPOSTA PER “IMPRESE GASIVORE” | SECONDO TRIMESTRE 2022 | ARTICOLO 5 D.L. 17/2022 | 20% COMPONENTE NATURALE |
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER IMPRESE DIVERSE | SECONDO TRIMESTRE 2022 | ARTICOLO 4 D.L. 21/2022 | 20% COMPONENTE NATURALE |
Il credito d’imposta per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M. 541/2021, che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.
A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Utilizzo del credito d’Imposta
Il credito d’imposta:
- potrà essere utilizzato esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 (i crediti per “imprese energivore” e “imprese gasivore” sono utilizzabili entro il 31.12.2022);
- potrà essere ceduto per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
- non prevede limiti generali di compensazione;
- è fiscalmente irrilevante;
- è cumulabile con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.
Codice tributo
Il codice tributo del credito per “imprese energivore” previsto dall’articolo 15 D.L. 4/2022 per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, è “6960” – anno di riferimento 2022, istituito con la recente risoluzione Ade 13/E/2022.
CODICE TRIBUTO | 6960 |