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Regione Calabria – Fondo Artigianato

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Fondo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell’artigianato calabrese previsti dalla deliberazione regionale n. 580 del 23/12/2017 – Deliberazione regionale nr. 186 del 16/5/2018 – Deliberazione 406 del 21/9/2018)

Riparte il Fondo riservato ai finanziamenti per le imprese artigiane.

Le procedure rispetto al passato sono state snellite grazie all’aggiornamento della piattaforma informatica sulla quale i Soggetti Presentatori, Istituti di Credito o Associazioni Artigiane di categoria, potranno fare direttamente richiesta.

Obiettivi

La misura di aiuto è finalizzata alla concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, in conto interessi e garanzia confidi in favore delle imprese artigiane della Regione Calabria, in conformità alle linee di indirizzo contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 580/2017, n.186/2018, n.139/2021 e n.512/2021

Pertanto, si intende promuovere e rilanciare l’artigianato calabrese
sostenendo interventi di innovazione ed ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese artigiane anche in termini di sostenibilità ambientale.

Le agevolazioni consistono:

  • nella concessione di un contributo in conto interessi, da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da Istituti Bancari;
  • nel parziale rimborso del costo della garanzia rilasciata dai Confidi;
  • in un contributo in conto capitale nel limite del 65% calcolato sulle spese di investimento previste dal Regolamento.

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane costituite anche in forma di cooperativa o consortile, con sede operativa nel territorio della Regione Calabria, ed iscritte agli albi delle imprese artigiane della Regione Calabria (Legge n. 443/85), appartenenti ai Settori riportati nell’appendice A al Regolamento, che abbiano stipulato con gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali in coerenza con le destinazioni di cui paragrafo 3 del Regolamento.

Iniziative finanziabili e Spese ammissibili

Sono interventi finanziabili:

a) l’ammodernamento, la ristrutturazione e l’ampliamento dei locali nei quali si svolge l’attività dell’impresa;

b) riqualificazione e sostenibilità ambientale quali:

  • riduzione di ogni tipologia di rifiuto, anche tramite il contributo della propria attività alla promozione dell’economia circolare
  • efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua
  • contenimento del rumore e alla riduzione in generale dell’inquinamento acustico
  • investimenti materiali riguardanti la realizzazione di sistemi ed impianti che sfruttano energie pulite e rinnovabili;

c) la realizzazione di interventi per favorire i processi di rafforzamento aziendale, di innovazione di prodotto e di processo, al fine di accrescere e qualificare la capacità produttiva, e la competitività sui mercati di riferimento;

d) la riqualificazione dell’attività, finalizzata all’introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali, nonché finalizzata ad introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus COVID19;

e) la riqualificazione dell’attività in termini di sostenibilità ambientale;

f) gli investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro anche mediante la information security ed il telecontrollo.

Le spese ammissibili attengono a:

a) opere murarie ed accessorie (impianti termici, idrici, elettrici, areazione, climatizzazione, antifurto, antincendio, etc.);

b) acquisto macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi ed usati, posti al servizio dell’impresa e strettamente connessi all’attività;

c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli ad uso commerciale;

d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web anche per e-commerce;

e) costi di investimenti immateriali: licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

f) spese per l’acquisto di scorte di magazzino (materie prime e prodotti finiti);

g) spese per garanzie fornite dai Confidi.

Le spese ammissibili si intendono al netto dell’IVA (salvo che la stessa non rappresenti un costo non recuperabile). Le voci di spesa di cui alla lettera a), sono riconosciute nel limite massimo del 30% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile dal Soggetto gestore. Le voci di spesa di cui alla lettera a) sono agevolabili solo se presentate congiuntamente alle voci di spesa di cui alla lettera b). I beni di cui alle lettere c) e d), qualora si tratti di beni usati, sono ammissibili a condizione che la prima vendita non sia risalente a più di 5 anni dalla data dell’invio telematico della domanda e risultino rispettate tutte le condizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

La misura di aiuto viene concessa nella forma di contributo in conto capitale, altresì di contributo in conto interessi da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da Istituti bancari.

Forma ed intensità del contributo

  • Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale ed in conto interessi.
  • L’intensità dell’aiuto concedibile per la quota del programma di investimento relativa all’acquisto di beni di cui alle lettere b) d) e) quale contributo in conto capitale in relazione alle spese ammissibili è pari al 65% nel caso in cui il soggetto proponente non abbia usufruito o non intenda usufruire del credito di imposta.
  • Qualora il soggetto proponente eserciti “l’opzione credito di imposta”, è concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale, per un’intensità di aiuto pari al 20%.
  • Il contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 4% e, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla Banca. Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di sei mesi per tutte le tipologie di investimento.

Il contributo in conto interessi verrà calcolato sul 100% del finanziamento bancario erogato per la realizzazione dell’investimento ammissibile e comunque nel minore importo di quanto effettivamente realizzato e, qualunque sia la durata stabilita dalla banca, nel limite massimo di:

  • Sette anni, per le spese di cui alle lettere a) d) e) f)
  • Cinque anni per le spese di cui alla lettera g)

del paragrafo 3.2 del Regolamento.

Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto in forma attualizzata adottando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea.

Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto ai soli investimenti in capitale circolante.

Le spese per investimenti ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro otto mesi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento.

Per gli investimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del paragrafo 3.2 del Regolamento, l’importo massimo del finanziamento ammissibilenon potrà essere superiore ad euro 70.000,00

Per le spese per l’acquisto di scorte di magazzino di cui alla lettera f), l’importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà essere superiore ad euro 35.000,00, non ripetibile nell’arco dei 24 mesi a decorrere dalla delibera del finanziamento ammesso al contributo.

Sarà inoltre riconosciuto un contributo per le spese relative all’eventuale costo della garanzia rilasciata dai Confidi nella misura massima di seguito indicata o comunque nel minore importo effettivamente sostenuto:

– € 1.000,00 da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti fino ad € 40.000,00

– € 1.500,00 da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti maggiori di € 40.000,00.

Il finanziamento bancario deliberato ed erogato dalla banca, sulla base del quale il Soggetto gestore calcolerà il contributo in c/interessi e quello in c/capitale, potrà raggiungere il 100% dell’investimento (valore da considerare al netto di IVA) ritenuto ammissibile secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Domande

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata dal Soggetto presentatore (Istituti di Credito/Associazioni di Categoria), utilizzando la modulistica messa a disposizione Soggetto gestore sul proprio sito internet e su quello della Regione Calabria, e dallo stesso caricata e inviata telematicamente.

Lo sportello per la presentazione delle domande è aperto, per i soggetti abilitati all’inserimento ed in possesso delle relative credenziali, a decorrere dal 20 gennaio 2022 ore 12.00.

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