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Bonus casa stop alle cessioni successive alla prima: chiarimenti

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In merito al Bonus Casa, il decreto “sostegni-3” stabilisce che le agevolazioni potranno essere trasferite solo una volta.

Ma, onde evitare confusione, vi spiego meglio.

Di fatto si potrà trasferire il bonus in due modi:

  • nel caso dello sconto in fattura, il fornitore che applica lo sconto potrà fare una sola cessione. Quindi, l’impresa che esegue i lavori, ovvero l’impresa che ha in appalto i lavori, potrà trasferire il bonus ad una banca. La banca non potrà più cedere il credito a nessun altro;
  • nel caso in cui il committente privato non abbia usufruito dello sconto, potrà decidere di utilizzare il credito nella propria dichiarazione dei redditi, oppure potrà cedere il credito, ma chi riceve il credito dovrà usarlo direttamente, senza poterlo cedere ad altri.

I crediti potranno essere ceduti a qualsiasi soggetto privato, comprese banche, assicurazioni, poste e altri intermediari finanziari.

Il regime transitorio

I crediti che alla data del prossimo 7 febbraio siano stati già oggetto di cessione o sconto in fattura potranno essere ceduti ancora, ma solo una volta. Saranno, pertanto, non valide le ulteriori cessioni da parte di un general contractor, relative ad un credito acquistato da un’impresa successivamente al 7 febbraio.

Pratiche di importo inferiore ad euro 10.000 e edilizia libera

Al momento resta bloccata a livello informatico la possibilità di cedere i crediti d’imposta per bonus ordinari sfruttando la “franchigia” introdotta dalla legge di Bilancio 2022. Pertanto, ad oggi non è possibile comunicare la cessione dei bonus ordinari senza asseverazione e visto di conformità, quando l’importo totale dei lavori è inferiore a 10mila euro o quando l’intervento ricade nell’edilizia libera.

Le critiche non sono mancate, per cui non è escluso che ci possano essere ulteriori modifiche.


Aggiornamento:

Fino a tre cessioni, ma solo tra soggetti “vigilati”

Per uscire dalla “paralisi” venutasi a creare dopo l’emanazione del “Sostegni-ter”, l’articolo 1 del Dl n. 13/2022 ha abrogato l’articolo 28 e ha ripristinato la possibilità di ulteriori cessioni a condizione che avvengano nei confronti di banchealtri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia (articolo 106 e articolo 64, Dlgs n. 385/1993) o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

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