In presenza di più omissioni della dichiarazione ICI relativamente a differenti periodi di imposta, trova applicazione, in ordine alle sanzioni applicate, l’istituto del cumulo giuridico e non quello del cumulo materiale.
Lo ha stabilito la Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 18447 Anno 2021
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CAVALLARI DARIO
Data pubblicazione: 30/06/2021
Il cumulo giuridico in materia tributaria è disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo numero 471/1997, rubricato “Concorso di violazioni e continuazione”.
In tema di ICI, la protrazione dell’omessa denuncia, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta al riconoscimento, trattandosi di violazione della stessa indole ed ascrivibili ad una medesima reiterata condotta, del regime attenuato della continuazione ex articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass., Sez. 5, n. 728 del 19 gennaio 2021; Cass., Sez. 5, n. 8829 del 29 marzo 2019, entrambe non massimate). Quando la commissione degli illeciti continua, ripetutamente in relazione al medesimo tributo, ma in più periodi d’imposta, la continuazione della violazione rientra nella disciplina del comma 5, per cui si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo” (Cass., Sez. 5, n. 29966 del 29 novembre 2019, non massimata).
E’ evidente come le condotte in esame, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell’imponibile ed alla liquidazione dell’imposta con riferimento, negli anni, allo stesso tributo, siano fra loro oggettivamente e strettamente collegate.