Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, il DL Sostegni bis n. 73/2021 ha previsto un nuovo credito d’imposta, nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Chi potrà beneficiarne?
Ne potranno beneficiare:
imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che
esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
enti religiosi civilmente riconosciuti,
le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo.
Misura del credito
La misura del credito è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Limite massimo
Il limite massimo del credito d’imposta è pari a 60.000 euro per una spesa, dunque, di 200.000 euro. In caso di superamento di detta spesa il credito spettante sarà in ogni caso pari a 60.000 euro.
Le spese ammesse
Il credito d’imposta spetterà per le seguenti tipologie di spesa:
• la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
• l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.