Con il recepimento della direttiva e-commerce attraverso il Dlgs 83/2021, dal 1° luglio 2021, a tutte le imprese e, in particolare le piccole e medie, potranno iscriversi al regime speciale Oss ed operare con un unico numero identificativo, valido per ciascuno Stato membro.
La domanda di iscrizione al regime Oss potrà essere fatta direttamente online, tramite il sito dell’agenzia delle Entrate, accedendo alla opposita procedura.
Accedi al servizio
In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele-radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare, sarà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Cosa sono il Regime Oss (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)?
I regimi OSS/IOSS introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende le seguenti transazioni:
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2020 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021 |
Vantaggi
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, consentendo loro di:
- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l’UE.
Chi può accedere al regime OSS UE
Possono accedere al regime UE
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.
Il regime include:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
Per accedere al nuovo regime Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’.
Il regime OSS (One Stop Shop) riguarda le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.
Il regime IOSS (Import One Stop Shop) riguarda le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore pari o inferiore a 150 euro. |
Accedi al servizio |
Dichiarazione Iva Oss
La Dichiarazione Iva Oss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Oss. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale. Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.
Oss Ue
- Il soggetto passivo stabilito in Italia registrato all’Oss Ue deve indicare nella dichiarazione le prestazioni di servizi a consumatori finali che risiedono in uno Stato membro diverso dall’Italia e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
- Il soggetto passivo non stabilito nell’UE registrato all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione solo le vendite intracomunitarie di beni.
- L’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che facilita cessioni di beni (fornitore presunto) registrata all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione le vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni (si tratta delle cessioni nel contesto delle quali i beni si trovano in Italia, dove risiede anche l’acquirente al quale vengono inviati).