In tema di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, sia i crediti degli enti previdenziali che quelli relativi alle entrate dello Stato, tributari ed extra-tributari, o ancora i crediti degli enti territoriali, nonché le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative, sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
Lo ha precisato la Cassazione con l’Ordinanza n. 13767/2021
Presidente: BISOGNI GIACINTO
Relatore: MERCOLINO GUIDO
Data pubblicazione: 20/05/2021
“In tema di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva sia dei crediti degli enti previdenziali che di quelli relativi ad entrate dello Stato, sia tributarie che extratributarie, o ancora di crediti degli enti territoriali, nonché di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie o amministrative, questa Corte ha infatti affermato che la scadenza del termine perentorio previsto per l’opposizione o l’impugnazione di un atto di riscossione produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto per il credito azionato in quello ordinario decennale di cui all’art. 2953 cod. civ., a meno che il relativo accertamento non sia divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 17/11/2016, n. 23397; Cass., Sez. VI, 19/12/2019, n. 33797; 15/05/2018, n. 11800);”