Home Fiscale e Tributario Auto in uso al dipendente: non è richiesta l’annotazione sul libretto

Auto in uso al dipendente: non è richiesta l’annotazione sul libretto

1898
0

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, nella Circolare n. 23743/2014, ha chiarito che l’annotazione sul libretto è richiesta solo quando l’auto è data in uso esclusivo al dipendente.

Ve ne avevamo parlato in questa informativa: Niente annotazione sul libretto per le auto ai dipendenti

Quindi, sulla base delle indicazioni del Ministero, ribadiamo che l’annotazione del libretto non è richiesta quando l’auto non è data in uso esclusivo al dipendente, fattispecie che ricorre quando l’utilizzo dell’auto è:

  1. dato a titolo di “fringe benefit”;
  2. promiscuo (ad esempio i veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzate dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro);
  3. da parte di più dipendenti.

Aspetti di natura fiscale

Questo adempimento non riguarda aspetti di natura fiscale per i quali vi rimando al seguente contributo: Auto concesse in uso promiscuo deducibili al 70%.

Lettera di assegnazione auto aziendale

Si ricorda in tale sede che quando viene destinata un’auto ad uso del dipendente è opportuno sottoscrivere una lettera di assegnazione di auto aziendale.

Specifica il Ministero che “sono certamente da ritenere escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis del regolamento di esecuzione:
l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringe-benefit'”(retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
• al di fuori dei casi di “fringe benefit”, l’utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

 

Rispondi