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Rifiuto o temporanea assenza: per la validità della notifica è necessaria la CAD (Cassazione SSUU 10012-2021)

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«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

Cassazione Civile Sent. Sez. U Num. 10012 Anno 2021
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: MANZON ENRICO
Data pubblicazione: 15/04/2021

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