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Decreto Sostegni: contributi a fondo perduto e annullamento ruoli

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Lo scorso 19 marzo, il tanto atteso decreto sostegni, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Vediamo in sintesi le novità:

Contributi a fondo perduto

È stato previsto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
– 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro,
– 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
– 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
– 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
– 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.

Esempio di calcolo

Tipologia contribuente Persona fisica
Anno 2019
Corrispettivi 30.000,00
MEDIA 2.500,00
Anno 2020
Corrispettivi 15.000,00
MEDIA 1.250,00
Contributo spettante: SI
Differenza tra medie 1.250,00
Contributo Importo
60% 750,00*
50% 0,00
40% 0,00
30% 0,00
20% 0,00

*al contribuente verrà riconosciuto il contributo minimo di 1.000 euro.

Come richiedere il contributo

I contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica. 

La procedura non è ancora disponibile, i clienti di studio verranno avvisati non appena avremo completato l’iter di verifica.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione

Il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio) è stato esteso al 30 aprile 2021.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

Rottamazione ter e saldo e stralcio

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 potranno essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 potranno essere versate entro il 30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

Annullati i carichi inferiori a 5.000 euro

I debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nella rottamazione) delle persone fisiche e soggetti diversi, che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro, verranno stralciati.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

 

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