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Le risposte alle domande più frequenti in materia di riscossione nel periodo di emergenza sanitaria covid-19

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Le risposte alle domande più frequenti, sulle misure introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria covid-19, fornite dall’Agenzia delle Entrate.

 FAQ n. 1

Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate- Riscossione?

I provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza Covid-19 hanno differito al 31 gennaio 2021 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”

(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 2

Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

FAQ n. 3

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 28 febbraio 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

FAQ n. 4

Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

FAQ n. 5

Il DL. n. 137/2020 cosiddetto “Decreto Ristori” dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?

Si. Il “Decreto Ristori” ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”.

Per le rate in scadenza nell’anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla “Comunicazione” che hai ricevuto.

FAQ n. 6

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 1° marzo 2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia al servizio online.

FAQ n. 7

Saranno   considerati  regolari,   anche   i  pagamenti   di   tutte   le   rate della ”Rottamazione-ter”  e/o  del  “Saldo  e  stralcio”  in  scadenza  nell’anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021?

No. Il “Decreto Ristori” non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1° marzo 2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

FAQ n. 8

Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?

Si. Il “Decreto Rilancio” ha previsto la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione-ter” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

FAQ n. 9

Se si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata perché non ho pagato le rate della “prima Rottamazione” (o della “Rottamazione-bis”), posso chiedere la rateizzazione del debito?

Il “Decreto Ristori” ha esteso tale possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) anche a coloro che avevano già perso i benefici delle misure agevolative della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016 e della “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) non avendo pagato le rate in scadenza entro i termini previsti.

FAQ n. 10 

Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Queste rate devono essere versate comunque entro il 28 febbraio 2021.

FAQ n. 11 

Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?

Sì. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.

FAQ n. 12 

Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo 2020 era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 28 febbraio 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.

FAQ n. 13  

Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 gennaio 2021, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?

Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 gennaio 2021, dovrà essere effettuato entro il prossimo 28 febbraio.

FAQ n. 14

Il “Decreto Ristori” introduce delle agevolazioni per la presentazione delle richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

FAQ n. 15  

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell’istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

FAQ n. 16

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 gennaio 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

FAQ n. 17 

Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?

Dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).

FAQ n. 18

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

FAQ n. 19  

Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” e fino al 31 gennaio 2021, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° febbraio 2021.

FAQ n. 20   

Devo ricevere il pagamento di una prestazione professionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La Pubblica Amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?

No. Nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 (*) al 31 gennaio 2021 le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le Amministrazioni Pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

FAQ n. 21 

È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento.

È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password.

In considerazione della sospensione fino al prossimo 31 gennaio 2021 delle attività di notifica e di riscossione, i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili.

 

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