La legge di Bilancio (articolo 1, comma 595, della legge 178/2020) ha previsto che dal periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della locazione breve è riconosciuto solo a chi destina a questa attività «non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta».
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, e' riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non piu' di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attivita' di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Negli altri casi, la locazione breve «si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile». Il limite delle quattro unità vale anche per i contratti stipulati tramite agenti immobiliari o tramite portali telematici.
Obbligo di apertura partita Iva
Pertanto, un “privato” che destina alla locazione con formula breve cinque appartamenti nel corso del 2021 non potrà più scegliere la cedolare secca, per di più, la sua attività si presume essere svolta in forma d’impresa, con tutto ciò che ne consegue (obbligo di apertura della partita Iva, tenuta contabilità e così via).
Fonte: Gazzetta Ufficiale