La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), nonché per interventi antisismici di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (cd. “sisma bonus”), spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34/2020 del 25 giugno 2020 che in seguito alle numerose pronunce della Corte di Cassazione e tenuto conto del parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha precisato che: “devono ritenersi superate le indicazioni fornite in precedenti documenti di prassi e che del nuovo indirizzo ne terrà conto nella gestione del contenzioso pendente. Le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché tali principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione, vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti“.
Fonte: Risoluzione ADE 34-2020