Con la pubblicazione del Dl Rilancio (Dl 34/2020) il legislatore è intervenuto a sostegno del mondo dell’edilizia incrementando il valore delle detrazioni fiscali per interventi per efficientamento energetico (art. 119) (coibentazioni, sostituzione caldaie, fotovoltaico, sismabonus e colonnine di ricarica).
Ha previsto inoltre la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito d’imposta cedibile (art. 121).
Detrazioni fiscali per interventi per efficientamento energetico (art. 119)
Per le spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, rimaste a carico del contribuente (quindi non cedute) relative ad interventi per l’efficienza energetica è riconosciuta una detrazione fiscale del 110% da ripartire in 5 anni.
Spese ammissibili
Il comma 1 dell’art. 119 prevede che siano ammissibili i seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’involucro dell’edificio (incidenza della superficie superiore al 25% di quella totale dell’edificio) nel limite di spesa di 60.000 euro;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati (almeno in classe energetica A) per riscaldamento, raffrescamento, fornitura acqua, nel limite di spesa di 30.000 euro;
- interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (pompa di calore), anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, nel limite di spesa di 30.000 euro.
Altri interventi
Il bonus fiscale pari al 110% della spesa sostenuta, viene esteso, a determinate condizioni, anche a:
- interventi antisismici (Sismabonus) nel limite di 96.000 euro;
- installazione di specifici impianti fotovoltaici (ammontare della spesa complessivo pari a 48.000 euro e non più di 2.400 euro per ogni kW istallato);
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Soggetti interessati
ll comma 9 prevede che le agevolazioni possono essere applicate a:
- i condomini;
- le persone fisiche (no attività d’impresa e solo per l’abitazione principale);
- gli Istituti Autonomi Case Popolari;
- le cooperative di abitazioni a proprietà condivisa
Sconto e cessione del credito
Il legislatore ha fornito inoltre la possibilità di trasformare le detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito d’imposta cedibile. In questo caso la platea degli interventi e dei contribuenti è stata estesa.
L’art. 121 del Dl 34/2020 ha previsto, infatti, che tutti i soggetti che, nel corso del 2020 e del 2021, sostengano spese per:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro delle facciate;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;
possono dar luogo alla cessione del credito.
La procedura della cessione del credito potrà essere seguita anche per il bonus facciate al 90% e per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è prevista la detrazione del 50%, per il sismabonus (70-85%) o per l’Ecobonus 65% in caso di risparmio energetico, incluso le vecchie rate non ancora utilizzate.
possano optare, al posto della detrazione fiscale, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cessione successiva del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl 34/2020 (19/05/2020), dovrà pubblicare uno provvedimento con le modalità attuative delle disposizioni contenute negli artt. 119 e 121 del decreto (per le spese indicate nell’art. 119 ci sarà la possibilità di esercitare una specifica opzione per accedere ai benefici fiscali previsti dall’ art. 121, alternativa al bonus del 110%).