In un nostro precedente contributo, sulle misure prese dal Governo con il Dl 17 marzo 2020, n. 18 abbiamo affrontato il tema dell’accesso al bonus da parte dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 27) e dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Art. 28).
Qualche dubbio è sorto relativamente agli amministratori e soci di Snc e Srl. Con il contributo di oggi, vediamo di fornire dei chiarimenti.
Soci degli studi associati e delle società semplici
Con un il messaggio n. 1288 del 20/03/2020, l’Inps ha precisato che possono accedere al bonus anche “i soci degli studi associati e delle società semplici con attività di lavoro autonomo”.
Gli amministratori di società
In base a quanto sancito dalla Cassazione a Sezioni unite (sentenza numero 1545/2017), il rapporto esistente tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co trattandosi di un rapporto “societario”. Pertanto questi soggetti sono esclusi dall’indennità.
La conferma arriva anche dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro che hanno chiarito quanto segue: “L’articolo 27 del D.L. n. 18/2020 prevede che l’indennità riguardi i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Gli amministratori non sono titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in quanto il compenso percepito deriva da una delibera dell’assemblea sulla base di quanto previsto dal codice civile e dallo statuto”.
I soci lavoratori di Snc e Srl
Nessuna preclusione invece per i soci che prestano la propria opera in via esclusiva o prevalente in società (di persone e capitali). Per chiarezza si tratta dei “lavoratori autonomi” iscritti alle gestione speciale dell’Ago nella quale rientrano anche artigiani e commercianti (oltre a coltivatori diretti, coloni e mezzadri).