Il Dl 18/2020 del 17 marzo 2020 ha previsto all’art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Oltre questo maggior termine, viene data la possibilità di convocare e tenere le assemblee in video conferenza.
Assemblee in videoconferenza
Le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l. e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’esercizio dell’espressione del voto in via elettronica. Abbiamo affrontato questo tema in un nostro predente contributo, dove abbiamo spiegato anche, con degli esempi, l’attivazione dei servizi di videoconferenza, al fine di garantire la partecipazione alle assemblee con collegamento da diverse sedi.
Tutte le suddette disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.