Di seguito le nuove scadenze fiscali, così come modificate dal dl 18/2020.
Adempimento | CHI | Nuove Scadenze |
Adempimenti tributari diversi dai versamenti diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. |
Tutti |
30 giugno |
Rata rottamazione ter (*)
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Tutti |
1° giugno (il 31 maggio è domenica) |
Rata saldo e stralcio. | ||
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, IVA, contributi INPS e premi INAIL scadenti nel periodo 8 marzo – 31 marzo |
esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni di euro |
un’unica soluzione entro il 1° giugno (il 31 maggio è domenica) rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio
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Versamenti IVA relativi al periodo dall’8 marzo al 31 marzo a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti
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esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. |
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Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile |
soggetti indicati in calce ** | |
Iva scadente dal 1 al 31 marzo | Imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, e * | |
Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, contributi INPS e premi INAIL scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 31 maggio 2020 |
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. |
un’unica soluzione entro il 30 giugno rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno |
Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da:
scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 |
Tutti |
un’unica soluzione entro il 30 giugno
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* |
ATTENZIONE: Per chi avesse già una rateazione è verosimile che entro fine giugno debba versare l’importo totale in un’unica soluzione delle rate scadute (e non versate) tra l’8 marzo ed il 31 maggio. |
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a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. |
Restano inoltre sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020:
- i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di istanze di interpello;
- i termini per la regolarizzazione delle predette istanze.
Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini:
- in materia di ammissione all’adempimento collaborativo,
- in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata,
- in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale in materia di interpello per attività di ricerca e sviluppo.
Avvisi bonari
Nessun chiarimento e quindi nessuna sospensione per gli avvisi bonari, per cui al momento l’unica deroga sembra il generale rinvio dal 16 al 20 marzo.
Adesioni
Nessuna sospensione nemmeno per gli accertamenti con adesione né relativamente alla sospensione legata alla procedura in sé, né dei relativi pagamenti. In concreto, quindi, nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze:
- dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione;
- di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all’adesione sottoscritta.
In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini.
Impugnazione atto in seguito ad adesione
Stessa cosa per quanto riguarda la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, di fatto, vista la sospensione delle attività degli uffici fino al 31 maggio, se l’interessato prima del 15 aprile non avrà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, prudenzialmente dovrà impugnare l’atto.
Quindi chi è prossimo alla scadenza del temine sospeso dei 90 più 60 giorni, il mio consiglio è di presentare il ricorso.
https://www.iltuotributarista.it/nessuna-sospensione-per-laccertamento-con-adesione/